AVO TORINO – Nuovo Statuto

Cari volontari,
qui di seguito trovate la bozza del nuovo Statuto che sarà approvato nell’assemblea straordinaria che si terra SABATO 25 MAGGIO ore 9 presso la SALA TEATRO – Corso Unione Sovietica 220/D Torino.

Potete scaricare il PDF cliccando qui sotto, altrimenti potete scorrere per consultarlo su questa pagina.

Vi ricordiamo che per la stesura è stato seguito uno schema proposto dalla Regione, che siamo stati invitati a seguire al fine di renderlo il più adeguato possibile per ottenerne l’approvazione. Tutte le norme specifiche riguardanti l’organizzazione e la gestione del servizio che erano presenti nel vecchio Statuto (ed eventuali opportune modifiche) saranno riportati su un Regolamento, di valore pari a quello dello Statuto, che verrà successivamente elaborato dopo l’approvazione finale da parte della Regione del presente Statuto, successiva alla nostra assemblea.

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Statuto dell’Organizzazione di Volontariato
“ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI – TORINO ODV”

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1.1 E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l’Organizzazione di Volontariato “ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI – TORINO ODV” in sigla e di seguito “A.V.O. TORINO ODV”. L’A.V.O. Torino ODV svolge attività ininterrotta dal 1981 ed è stata regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile con atto del 27/04/1981 Rep. 57012 registrato il 04/05/ 1981 al n° 21582. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.

1.2 L’A.V.O. Torino ODV ha sede legale nel Comune di TORINO. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati dallo stesso Comune. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

1.3 La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art 11.

Art. 2
Scopi e finalità

L’A.V.O. Torino ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza ammettere discriminazioni di sesso, razza, nazionalità e religione, si prefigge lo scopo di operare nei settori:
a) dell’assistenza socio sanitaria, a favore di persone ospitate in strutture ospedaliere o di ricovero, pubbliche e private, compresi i relativi servizi ambulatoriali, di day-hospital, di pronto soccorso ed accettazione, di diagnostica, di ospedalizzazione domiciliare e/o simili;
b) della formazione rivolta alla sensibilizzazione pubblica nei confronti dell’attività dell’associazione, con l’obiettivo di preparare volontari in grado di svolgere la propria opera in maniera responsabile e qualificata.

Art. 3
Attività

3.1 Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 comma c del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
• lettera a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06/06/2001 e successive modificazioni;
• lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, in particolare:
a) opera nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenta amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere la sofferenza, l’isolamento e la noia. Svolge, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;
b) il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l’attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
c) sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
d) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l’A.V.O. Torino ODV realizza seminari, convegni, incontri sul territorio, serate a tema e si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all’A.V.O. le loro peculiari risorse;

3.2 L’A.V.O. Torino ODV è associata all’A.V.O. Regionale Piemonte e alla Federavo, delle quali condivide i principi ispiratori e rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

3.3 Le attività di cui al comma 1 del corrente articolo sono svolte dall’ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.4 L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata nell’ Assemblea dei soci.

3.5 Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

3.6 L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

3.7 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

3.8 Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

3.9 L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. L’associato è obbligato ad osservare le norme di comportamento collegate alle coperture assicurative ed in particolare all’osservanza dell’orario di servizio ed alla registrazione del proprio nome e dell’ora di inizio e fine servizio nelle apposite agende presso le strutture convenzionate.

3.10 L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

4.1 Il patrimonio dell’ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

4.2 L’ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) Quote associative e contributi degli aderenti;
b) Contributi pubblici e privati;
c) Donazioni e lasciti testamentari;
d) Rendite patrimoniali;
e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
g) Attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

4.3 L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ODV, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4.4 E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.6 I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

Art. 5
Associati

5.1 Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero degli associati è illimitato. Possono fare parte dell’A.V.O. Torino ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) psicologicamente e fisicamente idonee, che abbiano compiuto la maggiore età, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali. La qualità di -associato A.V.O. è incompatibile con l’assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni, in particolare per quegli associati che rivestano anche incarichi direttivi nell’Associazione. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.

5.2 L’adesione all’ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.

Art. 6
Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di associato

6.1 L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ODV.

6.2 Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6.3 Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio è intrasmissibile

6.4 Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell’Associazione
a) La morte
b) Il recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell’ODV;
c) L’esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV o in presenza di gravi motivi (così come previsti dal regolamento interno);
d) La morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale entro il 31/12 di ogni anno, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito scritto.

6.5 In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite.
L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6.6 La cessazione della qualità di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ODV sia all’esterno per designazione o delega.

6.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ODV.

Art. 7
Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua attività.

7.1 Ogni associato ha il diritto di:
a) Partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
b) Eleggere ed essere eletto liberamente e democraticamente negli Organi dell’Associazione;
c) Approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
d) Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
e) Essere informato su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
f) Farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l’attività istituzionale dell’A.V.O.
g) Recedere liberamente dall’Associazione

7.2 Ogni associato ha l’obbligo di:
a) Rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dagli organi sociali
b) Corrispondere la quota associativa nei termini stabiliti all’art. 6.2.d o eventuali contributi straordinari nella misura e nei termini stabiliti dall’Assemblea;
c) Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ODV;
d) Prestare l’attività preventivamente concordata ed organizzata;
e) Partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali di reparto.

Art. 8
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’ODV:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.

Art. 9
Assemblea dei Soci

9.1 L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

9.2 Nell’Assemblea hanno diritto di intervenire esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

9.3 Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 associati e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 associati. Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi.

9.4 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione, oppure può essere presieduta da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un Segretario. L’Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

9.5 In occasione delle elezioni a cariche sociali, Il Presidente dell’Assemblea, il Segretario e gli scrutatori devono essere scelti tra i soci che non siano candidati.

9.6 La convocazione dell’Assemblea è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. L’avviso di convocazione dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data dell’Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione, quest’ultima in data diversa dalla prima, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

9.7 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9.8 Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9.9 Nel caso in cui l’ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 Codice Civile, in quanto compatibili.

9.10 L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ODV. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

10.1 L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

10.2 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

10.3 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

10.4 L’Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017;
b. discute ed approva i programmi di attività;
c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’ODV (se previsto);
e. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);
f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
i. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
k. delibera sull’esclusione dei soci;
l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stesso;
o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3.6 dello Statuto;
p. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3.4 del presente Statuto.

10.5 Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli Associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

11.1 La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9 del presente Statuto.

11.2 Per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

11.3 L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’ODV con la presenza, in proprio o per delega, di metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile.

12.2 L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.

12.3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo; predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro soci; provvede al disbrigo della corrispondenza; provvede alla redazione e conservazioni dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina l’attività delle altre persone addette alla Segreteria.

12.4 In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

12.5 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

12.6 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.

12.7 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
a) attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
b) redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017;
c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
d) sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
e) sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
f) propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
g) approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 dello Statuto;
h) approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ODV;
i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

12.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

12.9 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

12.10 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 6 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12.11 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12.12 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

12.13 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

12.14 L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Art. 13
Presidente

13.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza dei voti. Rimane in carica 3 anni e può essere rieletto nella carica per 3 mandati consecutivi.

13.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.

13.3 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

13.4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

13.5 Il Presidente si occupa altresì di sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione; sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione; esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione.

Art. 14
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

14.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

14.2 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

14.3 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

14.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

14.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’ODV, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 15
Collegio dei probiviri

15.1 Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

15.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili n. 3 volte.

15.3 Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

15.4 Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

15.5 Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16
Libri sociali

E’ obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
a) il libro dei soci;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali, la cui tenuta è a cura dell’Organo a cui si riferiscono;
d) Il registro dei Volontari.

Art. 17
Scioglimento

17.1 L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

17.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

17.3 Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

17.4 L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18
Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

             Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018